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Come Gestire un'associazione di fatto

dal webinar del 9 ottobre COME GESTIRE U'ASSOCIAZIONE DE FACTO
dal webinar del 9 ottobre COME GESTIRE U'ASSOCIAZIONE DE FACTO

Tra i primi esempi italiani si possono citare le corporazioni delle arti e dei mestieri — come l’Arte della Lana di Firenze (statuto del 1317-1319, digitalizzato presso archive.org e Istituto Datini) — che, pur operando con statuti interni e poteri economici significativi, non avevano una personalità giuridica distinta da quella dei membri.


Queste organizzazioni rappresentavano, di fatto, proto- associazioni de facto: si basavano

sull’accordo tra membri,su un regolamento interno e sul principio di mutuo sostegno,

senza essere soggetti autonomi di diritto.


Tra il XVII e il XVIII secolo si svilupparono nuove forme associative non riconosciute, spesso clandestine: confraternite religiose, accademie letterarie e logge massoniche.


Un caso emblematico è la loggia napoletana Perfetta Unione (1728), una delle prime in Italia, agiva come un’associazione “di fatto”, non riconosciuta dallo Stato borbonico, ma dotata di una rete internazionale, di un codice etico, di cerimoniali e di finalitàfilantropiche e culturali.


Come per molte associazioni di quel tempo, il suo valore stava nella coesione tra pari,

non nel riconoscimento giuridico.


Nell’Ottocento, con la nascita delle società patriottiche e dei movimenti carbonari, il modello di associazione non riconosciuta si lega alla libertà di organizzazione politica.


Le società segrete e i circoli operai costituirono la base di una cultura associativa che l’Italia unita erediterà.


La codificazione giuridica e la nascita delle “associazioni non riconosciute”


Il Codice Civile del 1942 introduce una distinzione netta tra:

  • Associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica:

  • Associazioni non riconosciute (o “di fatto”)


    L’art. 36 c.c. stabilisce che tali associazioni acquistano la capacità di agire

in base agli accordi tra associati, pur non possedendo personalità giuridica.


Caratteristiche di base:

  • Organizzazione collettiva dell’uomo.

  • Privi di personalità giuridica ma dotati di regole interne, finalità comuni e riconoscimento sociale.

  • Accordo tra membri,su un regolamento internoe sul principio di mutuo sostegno, senza essere soggetti autonomi di diritto.

  • Il suo valore stava nella coesione tra pari, non nel riconoscimento giuridico.

  • Acquistano la capacità di agire in base agli accordi tra associati,pur non possedendo personalità giuridica.



La Costituzione italiana del 1948 con l’art. 18 sancisce il principio di

libertà di associazione:“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli.”


Questo articolo legittima e legalizza pienamente le associazioni de facto, purché perseguano scopi leciti.


È il riconoscimento di una lunga tradizione: la protezione comune della libertà di organizzarsi come comunità autonome, al di là della burocrazia statale.


Nel dopoguerra, la crescita dei movimenti di base, delle associazioni culturalie dei gruppi parrocchialiporta a una fioritura di soggetti collettivi.

Fino agli anni ’90, la maggior parte delle associazioni italiane era di fatto “non riconosciuta”.





Qui il link per scaricare il manuale ASSOCIAZIONI DE FACTO

Qui in download il manuale ASSOCIAZIONI DE FACTO in sintesi



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